normative

S.I.A.E.
La S.I.A.E. è nata nel 1882 come sodalizio culturale tra gli intellettuali dell'epoca vòlto alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il problema del diritto d'autore ed alla elaborazione di strumenti giuridici ed economici per la tutela di tale diritto.
L'evoluzione sociale e normativa su tale tema segna di pari passo la trasformazione della S.I.A.E. da semplice organizzazione in ente pubblico economico che, anche grazie alle convenzioni con lo Stato e con altri enti e istituzioni pubblici e privati, svolge una serie di funzioni, tra le quali:
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Attività di intermediario per la gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi: significa tutelare questi diritti, svolgendo attività di intermediazione tra l'autore e gli utilizzatori dell'opera.
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Gestione di servizi di accertamento e riscossione delle imposte, contributi e diritti, sulla base di attribuzioni di legge o di convenzioni con pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici o privati.
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Protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno: contribuendo non solo alla salvaguardia ma anche alla diffusione del patrimonio letterario ed artistico italiano per mezzo di numerose iniziative.

Organizzazione
L'organizzazione della S.I.A.E. si articola in:
Organi deliberativi:
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L'assemblea: composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati, ha, in generale, compiti indirizzo e vigilanza sul funzionamento della Società e dei suoi organi sociali.
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Il consiglio di amministrazione: svolge i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della società.
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Il presidente: convoca e presiede l'assemblea, oltre a rappresentare legalmente la società.

Organi consultivi:
Le commissioni di sezione è oltre a deliberare pareri in funzione dei provvedimenti del C.d.A., ad esse è affidata protezione delle opere, le quali - in base alla loro natura artistica - vengono assegnate ad una delle seguenti sezioni:
* Lirica
* Musica
* D.O.R. (Drammatica, Operette, Riviste)
* O.L.A.F. (Opere Letterarie ed Arti Figurative)
* Cinema
Organi di controllo:
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Collegio dei revisori: gli sono affidate le normali competenze di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
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Ufficio di controllo interno: svolge funzioni di controllo finalizzato anche alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società.
La S.I.A.E. è inoltre sottoposta alla vigilanza svolta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e parzialmente anche del Ministro dell' economia e delle Finanze. Organi e uffici di carattere operativo (gestione e supporto):
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Direttore generale: preposto alla direzione, al coordinamento ed al controllo degli uffici.
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Ufficio di diretta collaborazione: di esclusivo supporto agli organi sociali deliberativi, consultivi e di controllo.
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massimo cinque divisioni, gestite dai dirigenti generali e articolate in :
1. Uffici centrali.
2. Uffici periferici: con funzioni di collaborazione, anche con le istituzioni locali, e di sportello, sono distinti nelle seguenti tipologie:
o SEDI REGIONALI
o FILIALI
o CIRCOSCRIZIONI MANDATARIE
ADESIONE ALLA S.I.A.E.In passato l'adesione alla S.I.A.E. poteva avvenire nelle seguenti forme:
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Iscritto ORDINARIO: Diveniva tale, con accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'ente, qualunque persona fisica o giuridica italiana, titolare in via originaria o derivata di diritti d'autore o diritti connessi e qualificabile quale:
1. autore,
2. editore,
3. concessionario di diritti di rappresentazione,
4. produttore o concessionario di opere cinematografiche,
5. fotografo,
6. interprete o artista esecutore,
7. produttore di dischi fonografici o strumenti analoghi,
8. imprese di radiodiffusione o televisioni,
9. loro eredi o aventi causa.
*
Iscritto STRAORDINARIO: Divenivano tali le persone fisiche o giuridiche straniere appartenenti ad una delle sopra elencate categorie:
1. MANDANTE: erano tali coloro che affidavano alla S.I.A.E. la protezione in espulsiva di opere e diritti, anche in manifestazioni di carattere occasionali e saltuario.
2. SOCIO: qualità attribuita su domanda agli iscritti titolari di una anzianità di iscrizione alla Società di almeno 5 anni e appartenenti alle categorie di:
3. autore,
4. editore,
5. concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
6. produttori o concessionari di opere a queste assimilate.
Oggi l'adesione alla S.I.A.E., con la quale si conferisce a tale ente la gestione in proprio nome dei diritti istituzionalmente da esso tutelati (cioè diritto d'autore e diritti connessi) può avvenire nelle seguenti forme:
Associazione. Diventano associati, previa accettazione della domanda di iscrizione:
* Persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche
* Persone fisiche e giuridiche dei paesi membri della U.E. che siano titolari di diritti di autore
* A tale qualifica sono ricondotti anche coloro che, prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, avevano acquisito la qualità di socio o di iscritto ordinario
Mandanti. Sono esclusi dal rapporto associativo e possono esclusivamente conferire mandato alla S.I.A.E.:
* cittadini dei Paesi non membri dell' U.E. titolari di diritti d'autore
* eredi e aventi causa dei titolari dei diritti d'autore
* titolari di diritti d'autore che non intendono instaurare il rapporto associativo
* a tale qualifica sono ricondotti anche coloro che prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto avevano assunto la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari.
La S.I.A.E. assicura, inoltre, forme di rappresentanza, con esclusione deI diritti di associazione, ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla Società.

Funzioni
Intermediazione.
L'attività di INTERMEDIAZIONE si articola sostanzialmente in tre fasi:
* Concessione di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno protette.
* Riscossione dei compensi dovuti per l'utilizzazione delle opere tutelate.
* Ripartizione dei proventi che derivano dall'utilizzazione delle opere stess
Con riferimento alla sezione Musica, relativamente alla concessione di licenze ed autorizzazioni, si possono ricordare le seguenti fattispecie:
* Il contrassegno S.I.A.E. sugli esemplari di un'opera fabbricati dal produttore discografico.
* Il permesso spettacoli o intrattenimenti nel caso di organizzazione di una pubblica esecuzione dal vivo.
* L'abbonamento per la musica d'ambiente nel caso di installazione di apparecchi per la diffusione della musica da parte di pubblici esercizi. ( In questi casi è sufficiente rivolgersi alle sedi S.I.A.E. competenti ).
* La licenza per la tutela della musica su Internet.
* Il permesso di sincronizzazione: per poter utilizzare un'opera musicale preesistente in abbinamento con le sequenze di un filmato. (Questi tipi di utilizzazioni non rientrano nel mandato affidato alla S.I.A.E., è quindi necessario in questi casi rivolgersi direttamente ai proprietari dell'opera (editori o autori)
Le modalità di riscossione dei compensi per diritti tutelati si possono suddividere tra:
* Abbonamento ad apparecchi radio, tv o di filodiffusione: sistema di corresponsione del diritto d'autore per l'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi. L'ammontare del compenso da versare alla S.I.A.E. in questo caso è determinato in base al tipo di apparecchio utilizzato ed alla tipologia del locale.
* Percentuale degli incassi dello spettacolo o intrattenimento o prezzo del prodotto audio o video in cui la musica è riprodotta. La tariffa applicata per il diritto d'autore è, in genere, il 10% sugli introiti (consumazioni, ma anche proventi dalla pubblicità) conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo.
* Tariffe a cifra fissa: nel caso di spettacoli gratuiti. I compensi sono correlati alla capienza del luogo o all'affluenza del pubblico.
* Contratti: lo strumento contrattuale è utilizzato soprattutto dalle emittenti televisive e radiofoniche.
* Compenso separato: previsto per l'esecuzione della musica inserita nelle colonne sonore dei film spettacolari e pubblicitari (viene tipicamente applicato nei normali circuiti cinematografici).
* Incassi compensativi relativi alla vendita di supporti vergini e audio e video e di apparecchi di riproduzione.
Relativamente, poi, all'attività di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, lo strumento fondamentale che viene utilizzato è il programma musicale (che consiste nell'elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento), al quale si aggiungono, per completezza, quelli relativi alla produzione filmica e i report relativi ai supporti fonovideografici consegnati dalle emittenti radiotelevisive.
Schematizzando sembra utile ricordare qui che:
Il titolare del permesso, normalmente l'esercente o l'organizzatore della manifestazione, deve:
* Prima della manifestazione, compilare il modulo nella parte di sua competenza.
* Consegnarlo al responsabile dell'esecuzione. Se gli intrattenimenti o gli esecutori sono più d'uno, per ognuno di essi va compilato un programma distinto.
* Riconsegnare il programma (anche i moduli rimasti in bianco) all'ufficio competente entro il giorno successivo alla serata.
Il direttore dell'esecuzione (artista o caporchestra), deve:
* Prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, compilare in tutte le sue parti (titolo, nome o pseudonimo dell'autore, durata). l'elenco dei brani effettivamente eseguiti. Gli eventuali bis vanno indicati una sola volta.
* Compilare le altre parti di sua competenza, indicando i dati fiscali richiesti ed apponendo la propria firma.
Accertamento e riscossione
I servizi di ACCERTAMENTO, CONTROLLO e RISCOSSIONE, rientrano, per lo più, tra le funzioni affidate alla S.I.A.E. da altri enti ed istituzioni pubbliche e private tramite accordi e convenzioni, tra cui si citano:
* MINISTERO delle FINANZE: per questo ente la S.I.A.E. svolge i seguenti incarichi:
* Monitoraggio e raccolta dati sull'andamento del settore dello spettacolo.
* Accertamento delle imposte sulle attività spettacolistiche e controllo finalizzato alla repressione delle violazioni non solo in materia fiscale, ma anche in tema di diritto d'autore (servizio antipirateria).
* Attività di sportello e informazione per i contribuenti.
* E.N.P.A.L.S.: per questo ente la S.I.A.E. è impegnata in:
* Attività di sportello per la ricezione e il rilascio della documentazione prevista per l'effettuazione di prestazioni artistiche, in particolare per:
1. L'iscrizione dell'artista o l'immatricolazione dell'impresa di spettacolo.
2. La consegna dei libretti personali E.N.P.A.L..
3. Il rilascio di ricevuta (accompagnata da copia del modello di richiesta di agibilità presentato dal richiedente - mod. 032/U) sostitutiva del certificato di agibilità.
* Acquisizione di dati, informazioni, documenti riferiti al rapporto di lavoro e controllo sul regolare possesso del certificato di agibilità da parte degli artisti.
* I.N.P.S.: alla S.I.A.E. è demandata l'attività di vigilanza ed acquisizione di informazioni utili all'accertamento dei contributi previdenziali.
* R.A.I.: il servizio più interessante che tale convenzione prevede è quello di controllo sul versamento dei canoni speciali RAI, che devono essere versati dai titolari di pubblici esercizi sugli apparecchi televisivi o radiofonici.
Promozione
Per ciò che riguarda, infine, la funzione di PROMOZIONE della CULTURA svolta dalla S.I.A.E., si possono ricordare qui brevemente citare la realizzazione di pubblicazioni di carattere statistico e giuridico, l'organizzazione di convegni e dibattiti.

Sezioni musica
La tutela delle opere affidate alla S.I.A.E. viene distribuita tra 5 sezioni, secondo i seguenti criteri di competenza:
* SEZIONE LIRICA : opere liriche, balletti, oratori, opere analoghe.
* SEZIONE MUSICA : brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe; composizioni sinfoniche e composizioni musicali varie, compresi i relativi testi letterari.
* SEZIONE D.O.R. : opere drammatiche, operette, riviste, opere analoghe (comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o altri mezzi di diffusione a distanza).
* SEZIONE O.L.A.F. : opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, opere dell'arte figurativa, opere fotografiche.
* SEZIONE CINEMA : opere cinematografiche ed opere a queste assimilate.
Tutela dei diritti
La sezione Musica tutela i diritti:
* Di pubblica esecuzione (anche realizzata con l'utilizzo di qualsiasi procedimento tecnico di riproduzione).
* Di diffusione a mezzo di radio, di televisione, di apparecchi per la trasmissione e riproduzione video e audio, di servizi di telecomunicazione (streaming, ring tones).
* Di riproduzione per mezzo di ogni tipo di supporto o apparato tecnico, compreso il settore delle telecomunicazioni e il web (downloading).
I soggetti amministrativi
I soggetti amministrati, cioè coloro che con l'iscrizione alla S.I.A.E. hanno conferito a tale ente la tutela e la gestione dei loro diritti, possono essere distinti secondo diversi criteri:
* Per tipo di rapporto:
* Associazione
* Mandato
* Per categoria:
* Editori
* Autori, tra i quali si distinguono le qualifiche di:
* Autore della parte letteraria.
* Compositore (in grado di comporre sia la parte melodica che armonica di un tema musicale).
* Compositore melodista trascrittore (in grado di comporre e trascrivere solo la parte melodica di un tema musicale).
* Compositore melodista non trascrittore (in grado di svolgere, ma non trascrivere, la parte melodica di un tema musicale).
Prove di accertamento
Le su citate abilità compositive e trascrittive vengono verificate tramite le relative prove di accertamento, requisito necessario per l'ammissione, vi sono, però, esonerati coloro che sono in possesso di titoli specifici, quali (se ne elencano solo alcuni):
* Per la qualifica di autore della parte letteraria:
* Qualsiasi laurea.
* Iscrizione all'Ordine dei giornalisti.
* Per la qualifica di compositore:
* Diploma di organo.
* Diploma di composizione (anche solo compimento medio e inferiore di composizione).
* Diploma di strumentazione per banda.
* Diploma di musica corale e direzione di coro.
* Per la qualifica di compositore melodista:
* Diploma di strumento musicale.
Oltre al superamento della prova di accertamento relativa alla qualifica per cui si chiede l'iscrizione, per l'iscrizione sono richiest anche i seguenti requisiti:
* Presentazione della domanda, corredata dei previsti certificati anagrafici.
* Dichiarazione di almeno un'opera mediante deposito presso una delle sedi competenti (Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma).
* Versamento delle tasse di istruttoria ed accertamento.
* Pagamento del canone di iscrizione e della quota annua di associazione.

Diritto d'autore
Per diritto d'autore sulle opere d'ingegno oggi si intende - alla luce dell'art. 2575 del codice civile -la tutela "delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
Si tratta di un diritto simile a quello di proprietà, ma se ne differenzia:
* In primo luogo in quanto il suo oggetto non è un bene materiale, bensì immateriale (l'idea dell'autore),
* In secondo luogo in quanto esso ha una durata limitata nel tempo, dato che, vista l'importanza che questi beni immateriali hanno per la collettività, si ritiene opportuno che ogni persona, dopo un certo periodo di tempo, possa liberamente goderne,
* In terzo luogo in quanto esso è disciplinato quasi interamente da una legge speciale: la legge 22-4-1941, n. 633 - e successive modificazioni, che hanno ultimamente esteso tale tutela anche ai programmi per elaboratore, alle banche dati (intese come raccolte di opere o dati sistematicamente o metodicamente disposti), alle opere collettive, alle elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa (quali le traduzioni), alla comunicazione via satellite; voci non elencate nell'art 2575.
La nascita del diritto d'autore
Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera e si articola in:
DIRITTI MORALI: a tutela della personalità dell'autore, sono diritti inalienabili e perpetui (possono essere fatti valere senza limiti di tempo, anche dopo la morte dell'autore, dai suoi discendenti). I principali sono:
* Diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera).
* Diritto alla integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi ad ogni tipo di modificazione dell'opera che possa essere pregiudizio alla sua reputazione).
* Diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA dell'opera: a tutela dei diritti patrimoniali dell'autore, essi durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte (alla cui scadenza l'opera diventa di dominio pubblico) e possono essere acquistati, alienati, trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. Tra questi si citano:
* Diritto di riprodurre (ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo).
* Diritto di eseguire, rappresentare, o recitare in pubblico (ha per oggetto la esecuzione, rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera).
* Diritto di distribuzione (ha per oggetto il diritto di mettere comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, l'opera).
Accanto a questi esistono poi i DIRITTI CONNESSI al diritto d'autore: quei diritti che la legge riconosce non all'autore dell'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini.
Tra questi: i diritti riconosciuti agli artisti interpeti ed esecutori, ai produttori, alle emittenti radiofoniche e televisive, i diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scena teatrali, sulle edizioni critiche di opere di pubblico dominio.

E.N.P.A.L.S.
Com'è noto, già nel 19° secolo il rafforzamento dei diritti dei lavoratori si era espresso anche nel senso della previdenza e della mutualità, con l'istituzione di casse comuni per l'assistenza medica e la malattia: sono queste le più lontane origini dell'E.N.P.A.L.S., come di quasi tutti i principali istituti previdenziali e assistenziali.
In considerazione delle peculiari caratteristiche di saltuarietà e di temporaneità che la prestazione lavorativa assume nel settore dello spettacolo, venne istituito, nel 1947 con D.L.C.P.S. (Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato) n. 708, l' Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, competente per le seguenti funzioni di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.
Com'è è noto, l'intervento pubblico a sostegno della tutela della salute e degli altri diritti dei lavoratori assume le tre forme della:
* Previdenza: quindi la concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia, invalidità, superstiti;
* Assistenza: sostanzialmente riferita all'assicurazione contro malattia ed all'assistenza alle lavoratrici madri;.
* Assicurazione: contro gli infortuni sul lavoro.
Se originariamente le competenze dell'ente rigurdavano entrambe le prime due forma di tutela, nel corso degli anni si sono verificati dei cambiamenti, in particolare nelle seguenti direzioni:
*
Armonizzazione con l'I.N.P.S., al quale dall'anno '80 vanno conferiti i contributi obbligatori per l'assistenza (malattia e maternità) versati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori dello spettacolo. Se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, l' I.N.P.S. è competente anche per i contributi previdenziali minori (ex. disoccupazione involontaria).
*
Estensione ai giocatori di calcio e, in seguito, a tutti gli sportivi professionisti dell'obbligatoria assicurazione previdenziale ed assistenziale presso l'E.N.P.A.L.S.
Oggi, quindi l'E.N.P.A.L.S. è ente pubblico autorizzato a gestire i contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti di qualsiasi nazionalità.

Organizzazione
Disciplinato dal d.P.R. 26 del 1950 (e successive modificazioni e integrazioni), l' ordinamento dell'E.N.P.A.L.S. si articola nei seguenti organi:
* PRESIDENTE: nominato con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il Tesoro, tra le sue funzioni rilevano:
1. La rappresentanza legale dell'ente.
2. La presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, con il compito, quindi di convocare e dirigere i lavori assembleari.
3. La vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di cui è presidente.
4. L'indirizzo politico e amministrativo, cioè la definizione degli obiettivi da attuare, dei programmi e delle risorse umane e finanziarie da destinarvi.
Attualmente l'ente è è in gestione commissariale, affidata ad un Commissario Straordinario nominato dal Governo.
* CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è organo deliberativo in materia di bilancio e amministrazione dell'Ente (comprese le provvidenze assistenziali), di regolamento del personale (nomina del direttore generale), di stipulazioni di contratti e transazioni (anche sul patrimonio immobiliare dell'ente) ed è composto, come gli altri organi collegiali dell'ente, di membri rappresentanti sia di istituzioni nazionali (come Ministero del Lavoro, Ministero del Tesoro, I.N.P.S.) sia dei lavoratori e dei datori di lavoro (nominativi scelti dal Ministero del lavoro tra quelli proposti dalle principali organizzazioni sindacali delle due categorie).
* COMITATO ESECUTIVO: altro organo collegiale (formato da rappresentanza composita sia di istituzioni, sia di lavoratori e datori di lavoro) si riunisce ordinariamente una volta al mese per:
1. Esaminare i bilanci e le questioni sul funzionamento tecnico e amministrativo dell'ente.
2. Deliberare sull'impiego di fondi.
3. Nominare il personale e deliberare sulle sanzioni/promozioni e decidere i ricorsi degli iscritti.
* COLLEGIO dei SINDACI: organo collegiale di controllo, come gli altri formato da rappresentanti dei diversi interessi sociali legati all'ente, svolge le ordinarie funzioni previste dalla legge per il controllo della gestione e della tenuta delle scritture contabili.
* MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO: ulteriore organo di controllo, (partecipa alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione), istituito ai sensi della legge del 1958 per la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato contribuisca con apporto patrimoniale e finanziario.
* DIRETTORE GENERALE: organo esecutivo posto a capo di tutti i servizi dell'ente, regolandone il normale funzionamento ed organizzando il lavoro negli uffici centrali e periferici. In particolare la direzione generale è articolata nel seguente modo:
* SERVIZI, tra cui si citano, per i continui rapporti che la Cooperativa intrattiene al fine di erogare un servizio sempre aggiornato e corretto nei confronti dei propri soci:
1. Servizi Contributi e Vigilanza.
2. Servizio Elaborazione Automatica Dati/Enterprise Wide Web.
3. CONSULENZE PROFESSIONALI
COMITATO DI VIGILANZA DEGLI SPORTIVI: citato qui solo per completezza, esso è competente a vigilare e dare pareri in materia del fondo speciale autonomo destinato alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia per i calciatori e gli allenatori di calcio (l. 366/73)

Iscritti
L'art. 3 del decreto istitutivo dell'ente elenca le categorie di soggetti che, anche se di nazionalità straniera, sono obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.L.S..
Ai fini dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, il legislatore (D. Lgs 182/97) utilizza come criterio di classificazione non quello della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, bensì la distinzione tra lavoratore a tempo determinato e indeterminato.
Tenendo conto contemporaneamente delle due normative, si può proporre il seguente schema:
1. LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO:
Che presta attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, tra cui si citano qui:
(I codici di categoria indicati sono gli stessi annotati sul libretto di lavoro E.N.P.A.L.S., che viene rilasciato ad ogni iscritto.)
* GRUPPO CANTO:
1. Artisti lirici (cod. 011)
2. Cantanti (cod. 012)
3. Coristi e vocalisti (cod. 013)
* GRUPPO ATTORI:
1. Attori di prosa e allievi attori (mimi) (cod. 021)
2. Artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrette) (cod. 025)
* GRUPPO CONDUTTORI:
1. Disk-jockey (cod. 032)
2. Animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica (cod. 033)
* GRUPPO CONCERTISTI ORCHESTRALI:
1. Professori d'orchestra (cod. 082)
2. Orchestrali anche di musica leggera (cod. 083)
* GRUPPO BALLO-FIGURAZIONE-MODA:
1. Ballerini e tersicorei (cod. 092)
La cui attività artistica è collegata in modo indiretto alla realizzazione dello spettacolo.
A titolo esemplificativo si citano qui:
* Bandisti:
1. Maestri di banda (cod. 074)
2. Bandisti (cod. 084)
* Amministratori
* Arredatori e costumisti
* Truccatori e parrucchieri
* Tecnici
* Impiegati
* Dipendenti ippodromi, scuderie, cinodromi e addetti alla ricezione scommesse
* Addetti agli impianti sportivi
2. Lavoratore rientrante in uno dei due raggruppamenti (A o B) ma con rapporto di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Obblighi
Il datore di lavoro
Tutti gli oneri e gli adempimenti legati alla prestazione di lavoro dell'artista, ricadono non sul lavoratore, bensì sull'impresa presso cui egli presta la propria opera, ossia sul DATORE DI LAVORO.
Per datore di lavoro si intende il soggetto che ingaggia i lavoratori dello spettacolo. A seconda dei casi, può trattarsi di:
* L'ORGANIZZATORE di attività di spettacolo.
Ad esempio: gestore di teatro, cinema, impianto sportivo, esercizio pubblico, casa da gioco, emittente radiotelevisiva; esercente tale gestione nella forma di ente pubblico, di impresa commerciale o di associazione.
* Il RESPONSABILE o direttore del complesso orchestrale o della compagnia teatrale.
qualora essa sia organizzata in "unità agibile", dotata di personalità giuridica.
Quando non riesce a stipulare un contratto di assunzione come lavoratore dipendente direttamente con l'organizzatore, l'artista per poter svolgere la propria attività, deve ricorrere ad altri organismi intermediari, dotati di personalità giuridica e degli altri requisiti necessari per ottenere il rilascio dell'agibilità e per adempiere agli altri oneri previdenziali.
Tipicamente, l'artista aderisce a (o si costituisce in) ditte individuali, società (specialmente società cooperative) o associazioni.
* Un PRIVATO che richieda una prestazione artistica in occasione di cerimonie
Anche in occasione di cerimonie sono comunque da assolvere gli obblighi previdenziali previsti da parte di chi scrittura direttamente gli artisti. Quando non vi provveda il gestore (assumendo gli artisti come lavoratori dipendenti) e quando gli artisti non siano in possesso degli strumenti giuridici che permettono loro di esibirsi come "unità agibile", spetterà al committente, in quanto datore di lavoro, adempiere agli obblighi da legge previsti.
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi cui deve far fronte il datore di lavoro sono numerosi. Tra questi:
* Immatricolarsi presso l'E.N.P.A.L.S. . Questi adempimenti introduttivi implicano la presentazione dei seguenti documenti (e quindi il possesso di ulteriori requisiti):
* certificato di iscrizione alla CCIAA
* codice Fiscale e Partita I.V.A.
* numero di iscrizione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.
* copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto (se società)
* contratti di scrittura del personale artistico, allegando il nulla osta di avviamento all'assunzione, quando previsto, rilasciato dall'Ufficio Speciale di collocamento (ad ex. nel caso di lavoratori stranieri)
* Denunciare l'assunzione dei lavoratori occupati, nonché ogni variazione intercorsa, indicando il periodo di attività, i nominativi dei lavoratori occupati, la retribuzione giornaliera e le altre notizie richieste.
* Richiedere il certificato di agibilità, necessario per poter far agire presso i propri locali i lavoratori dello spettacolo.
Modello 032/U
Per tutte queste notifiche è previsto un unico modello (mod. 032/U) da presentare all'ufficio E.N.P.A.L.S. competente per territorio o allo sportello S.I.A.E. (che sulla base di una convenzione con l'ente previdenziale, può emettere una ricevuta sostitutiva dell'agibilità).
* Se il lavoratore non è mai stato immatricolato presso l'E.N.P.A.L.S., il datore di lavoro deve compilare una denuncia di iscrizione (modulo 048/AG) corredata di atto o documento attestante le generalità del lavoratore stesso.
* Versare i contributi, stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita dall'artista, tramite il modello F24 in banca o presso gli uffici postali entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento della retribuzione.
* Entro il giorno 25 del mese successivo a quello della prestazione del lavoratore, il datore di lavoro deve presentare il modello 031/R che attesta l'avvenuta liquidazione dei contributi previdenziali.
* Effettuare la denuncia delle retribuzioni con cadenza trimestrale, entro il giorno 25 del mese successivo al termine di ciascun trimestre e utilizzando il modulo 031/CM, che attesta i contributi liquidati per ciascun lavoratore impiegato nel corso del trimestre.
* Registrare sul libretto E.N.P.A.L.S. (rilasciato dall' ente a ciascun lavoratore occupato) i periodi di occupazione e l'ammontare della retribuzione e dei contributi versati.
* Compilare e spedire il mod 770 con l'allegato D dal quale risultino i versamenti delle ritenute d'acconto effettuate durante l'anno.
* Inviare a tutti i lavoratori il sostituto d'imposta da allegare alla dichiarazione dei redditi.
* Il datore di lavoro è inoltre responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.
La tutela degli artisti
Gli strumenti pensati per la tutela degli artisti si rivelano, così, un'arma a doppio taglio, dal momento che comportano una serie di doveri burocratici che da una parte scoraggiano l'organizzazione e la fruizione di spettacoli dal vivo (effetto, quest'ultimo, che fa riflettere sulla conseguenza di un sempre maggiore impoverimento culturale), dall'altra esulano da quelli che sono gli interessi e le competenze del singolo artista.
In relazione proprio a quest'ultimo aspetto, la Cooperativa Apogeo (come altri organismi di tipo corporativo nati dall'unione di artisti) svolge un ruolo fondamentale a sostegno dell'attività dei propri associati, facendosi carico di tutti gli adempimenti formali di natura previdenziale e fiscale.

Agibilità
# E' un documento, rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., senza il quale i lavoratori dello spettacolo, per legge, non possono esibirsi (n é gli organizzatori e/o le imprese di spettacolo possono farli esibire).
# Contiene i dati relativi a:
1. Numero e nominativi dei lavoratori occupati.
2. Compenso giornaliero previsto.
3. Luogo ove si svolge l'attività.
4. Data dell'esibizione Si noti che il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento, non è, quindi, più possibile ottenere certificati di agibilità "aperti".
# Rappresenta uno strumento di tutela per i lavoratori, attuata verificando che il datore di lavoro offra indizi di adempienza e solvibilità nei confronti dei lavoratori da lui occupati.
# Come accade per il versamento dei contributi, anche per il certificato di agibilità gli oneri sono a carico del datore di lavoro. Il singolo lavoratore, quindi, non può richiedere l'agibilità, ma tipicamente:
1. O è assunto direttamente dagli organizzatori o gestori di eventi o imprese ove si realizzi attività di spettacolo.
2. O aderisce a (o si costituisce in) ditte individuali, società (tipicamente società cooperative) o associazioni, provvedendo a munirsi di agibilità prima di potersi esibire.
3. In caso di cerimonie private, sono comunque da assolvere gli obblighi in materia di rilascio del certificato di agibilità e di versamento dei contributi previdenziali da parte di chi scrittura direttamente gli artisti (gestore o committente) o da parte del gruppo artistico. Anche in questo caso, quindi, l'intervento di mediazione della cooperativa può essere di valida utilità.
# Per ottenere il certificato di agibilità, l'impresa di gestione dei lavoratori occupati deve:
1. Avere personalità giuridica.
2. Aprire proprie posizioni E.N.P.A.L.S., I.N.P.S. e I.N.A.I.L., ove inserire ciascun lavoratore occupato.
3. Versare un deposito cauzionale quale garanzia pecuniaria di solvibilità, in caso di imprese di nuova costituzione o di imprese con carichi contributivi pendenti.
# Una ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, è rilasciata dalla S.I.A.E., che trasmette i dati raccolti alla sede E.N.P.A.L.S. territorialmente competente per via telematica. Se tale ente non rilascia parere negativo entro 30 giorni, tale ricevuta assume valore di certificato di agibilità; in caso contrario sono comunque fatti salvi gli effetti già prodotti fino al momento delle decisione.
# In caso di esibizione di formazioni dilettantistiche e amatoriali a titolo gratuito, nell'ambito di manifestazioni non ricollegabili in nessun modo a servizi o attività di natura commerciale, può essere rilasciato un certificato di agibilità gratuito (o "con esonero contributivo").

Esonero
Si vuole qui dedicare un po' di spazio all'annoso dibattito sull'obbligatorietà o meno dell'assicurazione E.N.P.A.L.S. da parte delle categorie di artisti dilettanti. Si tratta di una spinosa questione, che vede contrapposti: da una parte il diritto di libera espressione artistica e le negative conseguenze di impoverimento culturale legate alla restrizione di tale diritto, dall'altra gli interessi di tutela degli artisti, oltre che a livello previdenziale e assicurativo, anche in termini di tutela della professionalità e quindi di freno all'utilizzo irregolare dei lavoratori e alla concorrenza sleale.
Esonero
L'esonero dagli obblighi previdenziali e contributivi degli artisti dilettanti è stato più volte affermato in giurisprudenza ed in particolare dalla Corte di Cassazione, che ha individuato quali criteri di caratterizzazione della prestazione offerta dal dilettante:
* La saltuarietà
* L'occasionalità
* La gratuità
L'esenzione dagli obblighi derivanti dalla prestazione di attività artistica (in particolare la contribuzione e la richiesta dell'agibilità di spettacolo) per gli artisti dilettanti, è affermata, oltre che dal giudice, anche dal legislatore, per il quale, però, dei tre criteri individuati dalla giurisprudenza, diventa fondamentale quello della gratuità. Dal punto di vista legislativo, quindi, per ottenere l'esonero dai suddetti oneri, è necessario possedere precise caratteristiche, prevedute al fine di assicurare la mancanza di finalità di lucro:
* Sia dal lato dell'organizzatore dello spettacolo: la manifestazione deve essere programmata con finalità benefiche e sociali, senza comportare la corresponsione di compensi né per l'esibizione dell'artista, né per la fruizione da parte del pubblico. L'organizzatore, poi, deve dichiarare, sotto propria responsabilità, l'assenza di tali compensi.
* Sia dal lato dell'artista: deve espressamente dichiarare di non percepire alcun compenso per la sua prestazione (sono ammessi i rimborsi spesa a piè di lista, il cui ammontare, quindi, resta nei limiti degli importi testimoniati dalle opportune pezze d'appoggio da allegare. Tale dichiarazione è prevista anche nel caso di gruppi dilettantistici: rientra, infatti, tra i documenti da allegare per l'ottenimento del Nulla Osta ministeriale da parte di tali complessi, che per tal scopo devono essere costituiti in forma di associazione.
La richiesta del certificato di agibilità
Se l'esecutore è un lavoratore dello spettacolo iscritto all'E.N.P.A.L.S., tale ente rilascia un certificato di agibilità con esonero contributivo.
Se si tratta di formazione dilettantistica o amatoriale, questa potrà dotarsi di Nulla Osta Ministeriale di agibilità rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo (in Trentino è possibile richiedere un'attestazione equivalente direttamente alla Provincia Autonoma - Servizio Cultura).
Tale Nulla Osta non esonerava, in passato, dalla richiesta all'E.N.P.A.L.S. del certificato di agibilità senza oneri contributivi, che veniva rilasciato in via provvisoria o anche con validità annuale, se l'organizzazione era affiliata ad un' associazione con cui l'Ente avesse stipulato una opportuna convenzione.
Oggi, tuttavia, il possesso del certificato di agibilità per l'esibizione delle formazioni dilettantistiche/amatoriali non è richiesto e tali convenzioni sono decadute.
Gli obblighi contributivi
In ogni caso, sia che si tratti di lavoratore dello spettacolo, sia che si tratti di formazione dilettantistica/amatoriale, quando la prestazione artistica viene svolta a titolo gratuito (il compenso dell'artista è pari a Zero) non c'è obbligo di contribuzione. Il lucro, comunque, è sempre presunto in presenza di attività commerciale, cioè quando il pubblico corrisponde un compenso per i servizi resi, anche qualora lo spettacolo abbia natura secondaria/complementare all'attività commerciale ed il prezzo pagato sia, di conseguenza, solo indirettamente ad esso collegato.
Ad esempio, in caso di esibizione di piano bar, dove per le consumazioni è previsto il pagamento di un corrispettivo, si presume che l'esibizione sia effettuata a titolo oneroso e ricade sull'esecutore l'onere di provare la sua qualità di dilettante e la gratuità della sua prestazione.

 

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