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normative
S.I.A.E.
La S.I.A.E. è nata nel 1882
come sodalizio culturale tra gli intellettuali dell'epoca vòlto
alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il problema
del diritto d'autore ed alla elaborazione di strumenti giuridici
ed economici per la tutela di tale diritto.
L'evoluzione sociale e normativa su tale tema segna di pari passo
la trasformazione della S.I.A.E. da semplice organizzazione in ente
pubblico economico che, anche grazie alle convenzioni con lo Stato
e con altri enti e istituzioni pubblici e privati, svolge una serie
di funzioni, tra le quali:
*
Attività di intermediario per la gestione del diritto d'autore
e dei diritti connessi: significa tutelare questi diritti, svolgendo
attività di intermediazione tra l'autore e gli utilizzatori
dell'opera.
*
Gestione di servizi di accertamento e riscossione delle imposte,
contributi e diritti, sulla base di attribuzioni di legge o di convenzioni
con pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici o privati.
*
Protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno: contribuendo
non solo alla salvaguardia ma anche alla diffusione del patrimonio
letterario ed artistico italiano per mezzo di numerose iniziative.
Organizzazione
L'organizzazione della S.I.A.E. si articola in:
Organi deliberativi:
*
L'assemblea: composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli
associati, ha, in generale, compiti indirizzo e vigilanza sul funzionamento
della Società e dei suoi organi sociali.
*
Il consiglio di amministrazione: svolge i compiti ordinari e straordinari
di amministrazione della società.
*
Il presidente: convoca e presiede l'assemblea, oltre a rappresentare
legalmente la società.
Organi consultivi:
Le commissioni di sezione è oltre a deliberare pareri in
funzione dei provvedimenti del C.d.A., ad esse è affidata
protezione delle opere, le quali - in base alla loro natura artistica
- vengono assegnate ad una delle seguenti sezioni:
* Lirica
* Musica
* D.O.R. (Drammatica, Operette, Riviste)
* O.L.A.F. (Opere Letterarie ed Arti Figurative)
* Cinema
Organi di controllo:
*
Collegio dei revisori: gli sono affidate le normali competenze di
vigilanza e controllo previsti dalla legge.
*
Ufficio di controllo interno: svolge funzioni di controllo finalizzato
anche alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della
Società.
La S.I.A.E. è inoltre sottoposta alla vigilanza svolta dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e parzialmente
anche del Ministro dell' economia e delle Finanze. Organi e uffici
di carattere operativo (gestione e supporto):
*
Direttore generale: preposto alla direzione, al coordinamento ed
al controllo degli uffici.
*
Ufficio di diretta collaborazione: di esclusivo supporto agli organi
sociali deliberativi, consultivi e di controllo.
*
massimo cinque divisioni, gestite dai dirigenti generali e articolate
in :
1. Uffici centrali.
2. Uffici periferici: con funzioni di collaborazione, anche con
le istituzioni locali, e di sportello, sono distinti nelle seguenti
tipologie:
o SEDI REGIONALI
o FILIALI
o CIRCOSCRIZIONI MANDATARIE
ADESIONE ALLA S.I.A.E.In passato l'adesione alla S.I.A.E. poteva
avvenire nelle seguenti forme:
*
Iscritto ORDINARIO: Diveniva tale, con accettazione della domanda
di iscrizione da parte dell'ente, qualunque persona fisica o giuridica
italiana, titolare in via originaria o derivata di diritti d'autore
o diritti connessi e qualificabile quale:
1. autore,
2. editore,
3. concessionario di diritti di rappresentazione,
4. produttore o concessionario di opere cinematografiche,
5. fotografo,
6. interprete o artista esecutore,
7. produttore di dischi fonografici o strumenti analoghi,
8. imprese di radiodiffusione o televisioni,
9. loro eredi o aventi causa.
*
Iscritto STRAORDINARIO: Divenivano tali le persone fisiche o giuridiche
straniere appartenenti ad una delle sopra elencate categorie:
1. MANDANTE: erano tali coloro che affidavano alla S.I.A.E. la protezione
in espulsiva di opere e diritti, anche in manifestazioni di carattere
occasionali e saltuario.
2. SOCIO: qualità attribuita su domanda agli iscritti titolari
di una anzianità di iscrizione alla Società di almeno
5 anni e appartenenti alle categorie di:
3. autore,
4. editore,
5. concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
6. produttori o concessionari di opere a queste assimilate.
Oggi l'adesione alla S.I.A.E., con la quale si conferisce a tale
ente la gestione in proprio nome dei diritti istituzionalmente da
esso tutelati (cioè diritto d'autore e diritti connessi)
può avvenire nelle seguenti forme:
Associazione. Diventano associati, previa accettazione della domanda
di iscrizione:
* Persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili
in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione,
produttori o concessionari di opere cinematografiche
* Persone fisiche e giuridiche dei paesi membri della U.E. che siano
titolari di diritti di autore
* A tale qualifica sono ricondotti anche coloro che, prima dell'entrata
in vigore del nuovo statuto, avevano acquisito la qualità
di socio o di iscritto ordinario
Mandanti. Sono esclusi dal rapporto associativo e possono esclusivamente
conferire mandato alla S.I.A.E.:
* cittadini dei Paesi non membri dell' U.E. titolari di diritti
d'autore
* eredi e aventi causa dei titolari dei diritti d'autore
* titolari di diritti d'autore che non intendono instaurare il rapporto
associativo
* a tale qualifica sono ricondotti anche coloro che prima dell'entrata
in vigore del nuovo statuto avevano assunto la qualità di
iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari.
La S.I.A.E. assicura, inoltre, forme di rappresentanza, con esclusione
deI diritti di associazione, ai titolari di diritti connessi che
abbiano conferito mandato individuale alla Società.
Funzioni
Intermediazione.
L'attività di INTERMEDIAZIONE si articola sostanzialmente
in tre fasi:
* Concessione di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica
delle opere dell'ingegno protette.
* Riscossione dei compensi dovuti per l'utilizzazione delle opere
tutelate.
* Ripartizione dei proventi che derivano dall'utilizzazione delle
opere stess
Con riferimento alla sezione Musica, relativamente alla concessione
di licenze ed autorizzazioni, si possono ricordare le seguenti fattispecie:
* Il contrassegno S.I.A.E. sugli esemplari di un'opera fabbricati
dal produttore discografico.
* Il permesso spettacoli o intrattenimenti nel caso di organizzazione
di una pubblica esecuzione dal vivo.
* L'abbonamento per la musica d'ambiente nel caso di installazione
di apparecchi per la diffusione della musica da parte di pubblici
esercizi. ( In questi casi è sufficiente rivolgersi alle
sedi S.I.A.E. competenti ).
* La licenza per la tutela della musica su Internet.
* Il permesso di sincronizzazione: per poter utilizzare un'opera
musicale preesistente in abbinamento con le sequenze di un filmato.
(Questi tipi di utilizzazioni non rientrano nel mandato affidato
alla S.I.A.E., è quindi necessario in questi casi rivolgersi
direttamente ai proprietari dell'opera (editori o autori)
Le modalità di riscossione dei compensi per diritti tutelati
si possono suddividere tra:
* Abbonamento ad apparecchi radio, tv o di filodiffusione: sistema
di corresponsione del diritto d'autore per l'attività di
diffusione della musica nei pubblici esercizi. L'ammontare del compenso
da versare alla S.I.A.E. in questo caso è determinato in
base al tipo di apparecchio utilizzato ed alla tipologia del locale.
* Percentuale degli incassi dello spettacolo o intrattenimento o
prezzo del prodotto audio o video in cui la musica è riprodotta.
La tariffa applicata per il diritto d'autore è, in genere,
il 10% sugli introiti (consumazioni, ma anche proventi dalla pubblicità)
conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo.
* Tariffe a cifra fissa: nel caso di spettacoli gratuiti. I compensi
sono correlati alla capienza del luogo o all'affluenza del pubblico.
* Contratti: lo strumento contrattuale è utilizzato soprattutto
dalle emittenti televisive e radiofoniche.
* Compenso separato: previsto per l'esecuzione della musica inserita
nelle colonne sonore dei film spettacolari e pubblicitari (viene
tipicamente applicato nei normali circuiti cinematografici).
* Incassi compensativi relativi alla vendita di supporti vergini
e audio e video e di apparecchi di riproduzione.
Relativamente, poi, all'attività di ripartizione dei proventi
tra gli aventi diritto, lo strumento fondamentale che viene utilizzato
è il programma musicale (che consiste nell'elenco dei brani
eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento), al quale
si aggiungono, per completezza, quelli relativi alla produzione
filmica e i report relativi ai supporti fonovideografici consegnati
dalle emittenti radiotelevisive.
Schematizzando sembra utile ricordare qui che:
Il titolare del permesso, normalmente l'esercente o l'organizzatore
della manifestazione, deve:
* Prima della manifestazione, compilare il modulo nella parte di
sua competenza.
* Consegnarlo al responsabile dell'esecuzione. Se gli intrattenimenti
o gli esecutori sono più d'uno, per ognuno di essi va compilato
un programma distinto.
* Riconsegnare il programma (anche i moduli rimasti in bianco) all'ufficio
competente entro il giorno successivo alla serata.
Il direttore dell'esecuzione (artista o caporchestra), deve:
* Prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, compilare in tutte
le sue parti (titolo, nome o pseudonimo dell'autore, durata). l'elenco
dei brani effettivamente eseguiti. Gli eventuali bis vanno indicati
una sola volta.
* Compilare le altre parti di sua competenza, indicando i dati fiscali
richiesti ed apponendo la propria firma.
Accertamento e riscossione
I servizi di ACCERTAMENTO, CONTROLLO e RISCOSSIONE, rientrano, per
lo più, tra le funzioni affidate alla S.I.A.E. da altri enti
ed istituzioni pubbliche e private tramite accordi e convenzioni,
tra cui si citano:
* MINISTERO delle FINANZE: per questo ente la S.I.A.E. svolge i
seguenti incarichi:
* Monitoraggio e raccolta dati sull'andamento del settore dello
spettacolo.
* Accertamento delle imposte sulle attività spettacolistiche
e controllo finalizzato alla repressione delle violazioni non solo
in materia fiscale, ma anche in tema di diritto d'autore (servizio
antipirateria).
* Attività di sportello e informazione per i contribuenti.
* E.N.P.A.L.S.: per questo ente la S.I.A.E. è impegnata in:
* Attività di sportello per la ricezione e il rilascio della
documentazione prevista per l'effettuazione di prestazioni artistiche,
in particolare per:
1. L'iscrizione dell'artista o l'immatricolazione dell'impresa di
spettacolo.
2. La consegna dei libretti personali E.N.P.A.L..
3. Il rilascio di ricevuta (accompagnata da copia del modello di
richiesta di agibilità presentato dal richiedente - mod.
032/U) sostitutiva del certificato di agibilità.
* Acquisizione di dati, informazioni, documenti riferiti al rapporto
di lavoro e controllo sul regolare possesso del certificato di agibilità
da parte degli artisti.
* I.N.P.S.: alla S.I.A.E. è demandata l'attività di
vigilanza ed acquisizione di informazioni utili all'accertamento
dei contributi previdenziali.
* R.A.I.: il servizio più interessante che tale convenzione
prevede è quello di controllo sul versamento dei canoni speciali
RAI, che devono essere versati dai titolari di pubblici esercizi
sugli apparecchi televisivi o radiofonici.
Promozione
Per ciò che riguarda, infine, la funzione di PROMOZIONE della
CULTURA svolta dalla S.I.A.E., si possono ricordare qui brevemente
citare la realizzazione di pubblicazioni di carattere statistico
e giuridico, l'organizzazione di convegni e dibattiti.
Sezioni musica
La tutela delle opere affidate alla S.I.A.E. viene distribuita tra
5 sezioni, secondo i seguenti criteri di competenza:
* SEZIONE LIRICA : opere liriche, balletti, oratori, opere analoghe.
* SEZIONE MUSICA : brani staccati di opere liriche, di balletti,
di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe; composizioni
sinfoniche e composizioni musicali varie, compresi i relativi testi
letterari.
* SEZIONE D.O.R. : opere drammatiche, operette, riviste, opere analoghe
(comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la
televisione o altri mezzi di diffusione a distanza).
* SEZIONE O.L.A.F. : opere scritte ed orali nel campo letterario
e scientifico, opere dell'arte figurativa, opere fotografiche.
* SEZIONE CINEMA : opere cinematografiche ed opere a queste assimilate.
Tutela dei diritti
La sezione Musica tutela i diritti:
* Di pubblica esecuzione (anche realizzata con l'utilizzo di qualsiasi
procedimento tecnico di riproduzione).
* Di diffusione a mezzo di radio, di televisione, di apparecchi
per la trasmissione e riproduzione video e audio, di servizi di
telecomunicazione (streaming, ring tones).
* Di riproduzione per mezzo di ogni tipo di supporto o apparato
tecnico, compreso il settore delle telecomunicazioni e il web (downloading).
I soggetti amministrativi
I soggetti amministrati, cioè coloro che con l'iscrizione
alla S.I.A.E. hanno conferito a tale ente la tutela e la gestione
dei loro diritti, possono essere distinti secondo diversi criteri:
* Per tipo di rapporto:
* Associazione
* Mandato
* Per categoria:
* Editori
* Autori, tra i quali si distinguono le qualifiche di:
* Autore della parte letteraria.
* Compositore (in grado di comporre sia la parte melodica che armonica
di un tema musicale).
* Compositore melodista trascrittore (in grado di comporre e trascrivere
solo la parte melodica di un tema musicale).
* Compositore melodista non trascrittore (in grado di svolgere,
ma non trascrivere, la parte melodica di un tema musicale).
Prove di accertamento
Le su citate abilità compositive e trascrittive vengono verificate
tramite le relative prove di accertamento, requisito necessario
per l'ammissione, vi sono, però, esonerati coloro che sono
in possesso di titoli specifici, quali (se ne elencano solo alcuni):
* Per la qualifica di autore della parte letteraria:
* Qualsiasi laurea.
* Iscrizione all'Ordine dei giornalisti.
* Per la qualifica di compositore:
* Diploma di organo.
* Diploma di composizione (anche solo compimento medio e inferiore
di composizione).
* Diploma di strumentazione per banda.
* Diploma di musica corale e direzione di coro.
* Per la qualifica di compositore melodista:
* Diploma di strumento musicale.
Oltre al superamento della prova di accertamento relativa alla qualifica
per cui si chiede l'iscrizione, per l'iscrizione sono richiest anche
i seguenti requisiti:
* Presentazione della domanda, corredata dei previsti certificati
anagrafici.
* Dichiarazione di almeno un'opera mediante deposito presso una
delle sedi competenti (Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma).
* Versamento delle tasse di istruttoria ed accertamento.
* Pagamento del canone di iscrizione e della quota annua di associazione.
Diritto d'autore
Per diritto d'autore sulle opere d'ingegno oggi si intende - alla
luce dell'art. 2575 del codice civile -la tutela "delle opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze,
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione".
Si tratta di un diritto simile a quello di proprietà, ma
se ne differenzia:
* In primo luogo in quanto il suo oggetto non è un bene materiale,
bensì immateriale (l'idea dell'autore),
* In secondo luogo in quanto esso ha una durata limitata nel tempo,
dato che, vista l'importanza che questi beni immateriali hanno per
la collettività, si ritiene opportuno che ogni persona, dopo
un certo periodo di tempo, possa liberamente goderne,
* In terzo luogo in quanto esso è disciplinato quasi interamente
da una legge speciale: la legge 22-4-1941, n. 633 - e successive
modificazioni, che hanno ultimamente esteso tale tutela anche ai
programmi per elaboratore, alle banche dati (intese come raccolte
di opere o dati sistematicamente o metodicamente disposti), alle
opere collettive, alle elaborazioni di carattere creativo dell'opera
stessa (quali le traduzioni), alla comunicazione via satellite;
voci non elencate nell'art 2575.
La nascita del diritto d'autore
Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera
e si articola in:
DIRITTI MORALI: a tutela della personalità dell'autore, sono
diritti inalienabili e perpetui (possono essere fatti valere senza
limiti di tempo, anche dopo la morte dell'autore, dai suoi discendenti).
I principali sono:
* Diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto
di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera).
* Diritto alla integrità dell'opera (cioè il diritto
di opporsi ad ogni tipo di modificazione dell'opera che possa essere
pregiudizio alla sua reputazione).
* Diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se
pubblicare o meno l'opera).
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA dell'opera: a tutela dei diritti
patrimoniali dell'autore, essi durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte (alla
cui scadenza l'opera diventa di dominio pubblico) e possono essere
acquistati, alienati, trasmessi in tutte le forme e modi consentiti
dalla legge. Tra questi si citano:
* Diritto di riprodurre (ha per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera con qualsiasi mezzo).
* Diritto di eseguire, rappresentare, o recitare in pubblico (ha
per oggetto la esecuzione, rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera).
* Diritto di distribuzione (ha per oggetto il diritto di mettere
comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi
titolo, l'opera).
Accanto a questi esistono poi i DIRITTI CONNESSI al diritto d'autore:
quei diritti che la legge riconosce non all'autore dell'opera, ma
ad altri soggetti comunque collegati o affini.
Tra questi: i diritti riconosciuti agli artisti interpeti ed esecutori,
ai produttori, alle emittenti radiofoniche e televisive, i diritti
sulle fotografie, sui bozzetti di scena teatrali, sulle edizioni
critiche di opere di pubblico dominio.
E.N.P.A.L.S.
Com'è noto, già nel 19° secolo il rafforzamento
dei diritti dei lavoratori si era espresso anche nel senso della
previdenza e della mutualità, con l'istituzione di casse
comuni per l'assistenza medica e la malattia: sono queste le più
lontane origini dell'E.N.P.A.L.S.,
come di quasi tutti i principali istituti previdenziali e assistenziali.
In considerazione delle peculiari caratteristiche di saltuarietà
e di temporaneità che la prestazione lavorativa assume nel
settore dello spettacolo, venne istituito, nel 1947 con D.L.C.P.S.
(Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato) n. 708, l'
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), come ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, competente per le seguenti funzioni
di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.
Com'è è noto, l'intervento pubblico a sostegno della
tutela della salute e degli altri diritti dei lavoratori assume
le tre forme della:
* Previdenza: quindi la concessione di prestazioni per i casi di
vecchiaia, invalidità, superstiti;
* Assistenza: sostanzialmente riferita all'assicurazione contro
malattia ed all'assistenza alle lavoratrici madri;.
* Assicurazione: contro gli infortuni sul lavoro.
Se originariamente le competenze dell'ente rigurdavano entrambe
le prime due forma di tutela, nel corso degli anni si sono verificati
dei cambiamenti, in particolare nelle seguenti direzioni:
*
Armonizzazione con l'I.N.P.S., al quale dall'anno '80 vanno conferiti
i contributi obbligatori per l'assistenza (malattia e maternità)
versati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, l' I.N.P.S.
è competente anche per i contributi previdenziali minori
(ex. disoccupazione involontaria).
*
Estensione ai giocatori di calcio e, in seguito, a tutti gli sportivi
professionisti dell'obbligatoria assicurazione previdenziale ed
assistenziale presso l'E.N.P.A.L.S.
Oggi, quindi l'E.N.P.A.L.S. è ente pubblico autorizzato a
gestire i contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo
e degli sportivi professionisti di qualsiasi nazionalità.
Organizzazione
Disciplinato dal d.P.R. 26 del 1950 (e successive modificazioni
e integrazioni), l' ordinamento dell'E.N.P.A.L.S. si articola nei
seguenti organi:
* PRESIDENTE: nominato con decreto del Ministero per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il ministro per il Tesoro,
tra le sue funzioni rilevano:
1. La rappresentanza legale dell'ente.
2. La presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
esecutivo, con il compito, quindi di convocare e dirigere i lavori
assembleari.
3. La vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli
organi di cui è presidente.
4. L'indirizzo politico e amministrativo, cioè la definizione
degli obiettivi da attuare, dei programmi e delle risorse umane
e finanziarie da destinarvi.
Attualmente l'ente è è in gestione commissariale,
affidata ad un Commissario Straordinario nominato dal Governo.
* CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è organo deliberativo in
materia di bilancio e amministrazione dell'Ente (comprese le provvidenze
assistenziali), di regolamento del personale (nomina del direttore
generale), di stipulazioni di contratti e transazioni (anche sul
patrimonio immobiliare dell'ente) ed è composto, come gli
altri organi collegiali dell'ente, di membri rappresentanti sia
di istituzioni nazionali (come Ministero del Lavoro, Ministero del
Tesoro, I.N.P.S.) sia dei lavoratori e dei datori di lavoro (nominativi
scelti dal Ministero del lavoro tra quelli proposti dalle principali
organizzazioni sindacali delle due categorie).
* COMITATO ESECUTIVO: altro organo collegiale (formato da rappresentanza
composita sia di istituzioni, sia di lavoratori e datori di lavoro)
si riunisce ordinariamente una volta al mese per:
1. Esaminare i bilanci e le questioni sul funzionamento tecnico
e amministrativo dell'ente.
2. Deliberare sull'impiego di fondi.
3. Nominare il personale e deliberare sulle sanzioni/promozioni
e decidere i ricorsi degli iscritti.
* COLLEGIO dei SINDACI: organo collegiale di controllo, come gli
altri formato da rappresentanti dei diversi interessi sociali legati
all'ente, svolge le ordinarie funzioni previste dalla legge per
il controllo della gestione e della tenuta delle scritture contabili.
* MAGISTRATO DELEGATO AL CONTROLLO: ulteriore organo di controllo,
(partecipa alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione),
istituito ai sensi della legge del 1958 per la partecipazione della
Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato contribuisca con
apporto patrimoniale e finanziario.
* DIRETTORE GENERALE: organo esecutivo posto a capo di tutti i servizi
dell'ente, regolandone il normale funzionamento ed organizzando
il lavoro negli uffici centrali e periferici. In particolare la
direzione generale è articolata nel seguente modo:
* SERVIZI, tra cui si citano, per i continui rapporti che la Cooperativa
intrattiene al fine di erogare un servizio sempre aggiornato e corretto
nei confronti dei propri soci:
1. Servizi Contributi e Vigilanza.
2. Servizio Elaborazione Automatica Dati/Enterprise Wide Web.
3. CONSULENZE PROFESSIONALI
COMITATO DI VIGILANZA DEGLI SPORTIVI: citato qui solo per completezza,
esso è competente a vigilare e dare pareri in materia del
fondo speciale autonomo destinato alle assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e malattia per i calciatori e gli allenatori di calcio
(l. 366/73)
Iscritti
L'art. 3 del decreto istitutivo dell'ente elenca le categorie di
soggetti che, anche se di nazionalità straniera, sono obbligatoriamente
iscritti all'E.N.P.A.L.S..
Ai fini dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo
delle contribuzioni e delle prestazioni, il legislatore (D. Lgs
182/97) utilizza come criterio di classificazione non quello della
natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, bensì
la distinzione tra lavoratore a tempo determinato e indeterminato.
Tenendo conto contemporaneamente delle due normative, si può
proporre il seguente schema:
1. LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO:
Che presta attività artistica o tecnica direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacoli, tra cui si citano
qui:
(I codici di categoria indicati sono gli stessi annotati sul libretto
di lavoro E.N.P.A.L.S., che viene rilasciato ad ogni iscritto.)
* GRUPPO CANTO:
1. Artisti lirici (cod. 011)
2. Cantanti (cod. 012)
3. Coristi e vocalisti (cod. 013)
* GRUPPO ATTORI:
1. Attori di prosa e allievi attori (mimi) (cod. 021)
2. Artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti,
soubrette) (cod. 025)
* GRUPPO CONDUTTORI:
1. Disk-jockey (cod. 032)
2. Animatori in strutture ricettive connesse all'attività
turistica (cod. 033)
* GRUPPO CONCERTISTI ORCHESTRALI:
1. Professori d'orchestra (cod. 082)
2. Orchestrali anche di musica leggera (cod. 083)
* GRUPPO BALLO-FIGURAZIONE-MODA:
1. Ballerini e tersicorei (cod. 092)
La cui attività artistica è collegata in modo indiretto
alla realizzazione dello spettacolo.
A titolo esemplificativo si citano qui:
* Bandisti:
1. Maestri di banda (cod. 074)
2. Bandisti (cod. 084)
* Amministratori
* Arredatori e costumisti
* Truccatori e parrucchieri
* Tecnici
* Impiegati
* Dipendenti ippodromi, scuderie, cinodromi e addetti alla ricezione
scommesse
* Addetti agli impianti sportivi
2. Lavoratore rientrante in uno dei due raggruppamenti (A o B) ma
con rapporto di LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.
Obblighi
Il datore di lavoro
Tutti gli oneri e gli adempimenti legati alla prestazione di lavoro
dell'artista, ricadono non sul lavoratore, bensì sull'impresa
presso cui egli presta la propria opera, ossia sul DATORE DI LAVORO.
Per datore di lavoro si intende il soggetto che ingaggia i lavoratori
dello spettacolo. A seconda dei casi, può trattarsi di:
* L'ORGANIZZATORE di attività di spettacolo.
Ad esempio: gestore di teatro, cinema, impianto sportivo, esercizio
pubblico, casa da gioco, emittente radiotelevisiva; esercente tale
gestione nella forma di ente pubblico, di impresa commerciale o
di associazione.
* Il RESPONSABILE o direttore del complesso orchestrale o della
compagnia teatrale.
qualora essa sia organizzata in "unità agibile",
dotata di personalità giuridica.
Quando non riesce a stipulare un contratto di assunzione come lavoratore
dipendente direttamente con l'organizzatore, l'artista per poter
svolgere la propria attività, deve ricorrere ad altri organismi
intermediari, dotati di personalità giuridica e degli altri
requisiti necessari per ottenere il rilascio dell'agibilità
e per adempiere agli altri oneri previdenziali.
Tipicamente, l'artista aderisce a (o si costituisce in) ditte individuali,
società (specialmente società cooperative) o associazioni.
* Un PRIVATO che richieda una prestazione artistica in occasione
di cerimonie
Anche in occasione di cerimonie sono comunque da assolvere gli obblighi
previdenziali previsti da parte di chi scrittura direttamente gli
artisti. Quando non vi provveda il gestore (assumendo gli artisti
come lavoratori dipendenti) e quando gli artisti non siano in possesso
degli strumenti giuridici che permettono loro di esibirsi come "unità
agibile", spetterà al committente, in quanto datore
di lavoro, adempiere agli obblighi da legge previsti.
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi cui deve far fronte il datore di lavoro sono numerosi.
Tra questi:
* Immatricolarsi presso l'E.N.P.A.L.S. . Questi adempimenti introduttivi
implicano la presentazione dei seguenti documenti (e quindi il possesso
di ulteriori requisiti):
* certificato di iscrizione alla CCIAA
* codice Fiscale e Partita I.V.A.
* numero di iscrizione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.
* copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto (se società)
* contratti di scrittura del personale artistico, allegando il nulla
osta di avviamento all'assunzione, quando previsto, rilasciato dall'Ufficio
Speciale di collocamento (ad ex. nel caso di lavoratori stranieri)
* Denunciare l'assunzione dei lavoratori occupati, nonché
ogni variazione intercorsa, indicando il periodo di attività,
i nominativi dei lavoratori occupati, la retribuzione giornaliera
e le altre notizie richieste.
* Richiedere il certificato di agibilità, necessario per
poter far agire presso i propri locali i lavoratori dello spettacolo.
Modello 032/U
Per tutte queste notifiche è previsto un unico modello (mod.
032/U) da presentare all'ufficio E.N.P.A.L.S. competente per territorio
o allo sportello S.I.A.E. (che sulla base di una convenzione con
l'ente previdenziale, può emettere una ricevuta sostitutiva
dell'agibilità).
* Se il lavoratore non è mai stato immatricolato presso l'E.N.P.A.L.S.,
il datore di lavoro deve compilare una denuncia di iscrizione (modulo
048/AG) corredata di atto o documento attestante le generalità
del lavoratore stesso.
* Versare i contributi, stabiliti in percentuale della retribuzione
lorda individuale giornaliera percepita dall'artista, tramite il
modello F24 in banca o presso gli uffici postali entro il giorno
15 del mese successivo a quello del pagamento della retribuzione.
* Entro il giorno 25 del mese successivo a quello della prestazione
del lavoratore, il datore di lavoro deve presentare il modello 031/R
che attesta l'avvenuta liquidazione dei contributi previdenziali.
* Effettuare la denuncia delle retribuzioni con cadenza trimestrale,
entro il giorno 25 del mese successivo al termine di ciascun trimestre
e utilizzando il modulo 031/CM, che attesta i contributi liquidati
per ciascun lavoratore impiegato nel corso del trimestre.
* Registrare sul libretto E.N.P.A.L.S. (rilasciato dall' ente a
ciascun lavoratore occupato) i periodi di occupazione e l'ammontare
della retribuzione e dei contributi versati.
* Compilare e spedire il mod 770 con l'allegato D dal quale risultino
i versamenti delle ritenute d'acconto effettuate durante l'anno.
* Inviare a tutti i lavoratori il sostituto d'imposta da allegare
alla dichiarazione dei redditi.
* Il datore di lavoro è inoltre responsabile del pagamento
dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.
La tutela degli artisti
Gli strumenti pensati per la tutela degli artisti si rivelano, così,
un'arma a doppio taglio, dal momento che comportano una serie di
doveri burocratici che da una parte scoraggiano l'organizzazione
e la fruizione di spettacoli dal vivo (effetto, quest'ultimo, che
fa riflettere sulla conseguenza di un sempre maggiore impoverimento
culturale), dall'altra esulano da quelli che sono gli interessi
e le competenze del singolo artista.
In relazione proprio a quest'ultimo aspetto, la Cooperativa Apogeo
(come altri organismi di tipo corporativo nati dall'unione di artisti)
svolge un ruolo fondamentale a sostegno dell'attività dei
propri associati, facendosi carico di tutti gli adempimenti formali
di natura previdenziale e fiscale.
Agibilità
# E' un documento, rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., senza
il quale i lavoratori dello spettacolo, per legge, non possono esibirsi
(n é gli organizzatori e/o le imprese di spettacolo possono
farli esibire).
# Contiene i dati relativi a:
1. Numero e nominativi dei lavoratori occupati.
2. Compenso giornaliero previsto.
3. Luogo ove si svolge l'attività.
4. Data dell'esibizione Si noti che il certificato di agibilità
deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico
evento, non è, quindi, più possibile ottenere certificati
di agibilità "aperti".
# Rappresenta uno strumento di tutela per i lavoratori, attuata
verificando che il datore di lavoro offra indizi di adempienza e
solvibilità nei confronti dei lavoratori da lui occupati.
# Come accade per il versamento dei contributi, anche per il certificato
di agibilità gli oneri sono a carico del datore di lavoro.
Il singolo lavoratore, quindi, non può richiedere l'agibilità,
ma tipicamente:
1. O è assunto direttamente dagli organizzatori o gestori
di eventi o imprese ove si realizzi attività di spettacolo.
2. O aderisce a (o si costituisce in) ditte individuali, società
(tipicamente società cooperative) o associazioni, provvedendo
a munirsi di agibilità prima di potersi esibire.
3. In caso di cerimonie private, sono comunque da assolvere gli
obblighi in materia di rilascio del certificato di agibilità
e di versamento dei contributi previdenziali da parte di chi scrittura
direttamente gli artisti (gestore o committente) o da parte del
gruppo artistico. Anche in questo caso, quindi, l'intervento di
mediazione della cooperativa può essere di valida utilità.
# Per ottenere il certificato di agibilità, l'impresa di
gestione dei lavoratori occupati deve:
1. Avere personalità giuridica.
2. Aprire proprie posizioni E.N.P.A.L.S., I.N.P.S. e I.N.A.I.L.,
ove inserire ciascun lavoratore occupato.
3. Versare un deposito cauzionale quale garanzia pecuniaria di solvibilità,
in caso di imprese di nuova costituzione o di imprese con carichi
contributivi pendenti.
# Una ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di
agibilità, è rilasciata dalla S.I.A.E., che trasmette
i dati raccolti alla sede E.N.P.A.L.S. territorialmente competente
per via telematica. Se tale ente non rilascia parere negativo entro
30 giorni, tale ricevuta assume valore di certificato di agibilità;
in caso contrario sono comunque fatti salvi gli effetti già
prodotti fino al momento delle decisione.
# In caso di esibizione di formazioni dilettantistiche e amatoriali
a titolo gratuito, nell'ambito di manifestazioni non ricollegabili
in nessun modo a servizi o attività di natura commerciale,
può essere rilasciato un certificato di agibilità
gratuito (o "con esonero contributivo").
Esonero
Si
vuole qui dedicare un po' di spazio all'annoso dibattito sull'obbligatorietà
o meno dell'assicurazione E.N.P.A.L.S. da parte delle categorie
di artisti dilettanti. Si tratta di una spinosa questione, che vede
contrapposti: da una parte il diritto di libera espressione artistica
e le negative conseguenze di impoverimento culturale legate alla
restrizione di tale diritto, dall'altra gli interessi di tutela
degli artisti, oltre che a livello previdenziale e assicurativo,
anche in termini di tutela della professionalità e quindi
di freno all'utilizzo irregolare dei lavoratori e alla concorrenza
sleale.
Esonero
L'esonero dagli obblighi previdenziali e contributivi degli artisti
dilettanti è stato più volte affermato in giurisprudenza
ed in particolare dalla Corte di Cassazione, che ha individuato
quali criteri di caratterizzazione della prestazione offerta dal
dilettante:
* La saltuarietà
* L'occasionalità
* La gratuità
L'esenzione dagli obblighi derivanti dalla prestazione di attività
artistica (in particolare la contribuzione e la richiesta dell'agibilità
di spettacolo) per gli artisti dilettanti, è affermata, oltre
che dal giudice, anche dal legislatore, per il quale, però,
dei tre criteri individuati dalla giurisprudenza, diventa fondamentale
quello della gratuità. Dal punto di vista legislativo, quindi,
per ottenere l'esonero dai suddetti oneri, è necessario possedere
precise caratteristiche, prevedute al fine di assicurare la mancanza
di finalità di lucro:
* Sia dal lato dell'organizzatore dello spettacolo: la manifestazione
deve essere programmata con finalità benefiche e sociali,
senza comportare la corresponsione di compensi né per l'esibizione
dell'artista, né per la fruizione da parte del pubblico.
L'organizzatore, poi, deve dichiarare, sotto propria responsabilità,
l'assenza di tali compensi.
* Sia dal lato dell'artista: deve espressamente dichiarare di non
percepire alcun compenso per la sua prestazione (sono ammessi i
rimborsi spesa a piè di lista, il cui ammontare, quindi,
resta nei limiti degli importi testimoniati dalle opportune pezze
d'appoggio da allegare. Tale dichiarazione è prevista anche
nel caso di gruppi dilettantistici: rientra, infatti, tra i documenti
da allegare per l'ottenimento del Nulla Osta ministeriale da parte
di tali complessi, che per tal scopo devono essere costituiti in
forma di associazione.
La richiesta del certificato di agibilità
Se l'esecutore è un lavoratore dello spettacolo iscritto
all'E.N.P.A.L.S., tale ente rilascia un certificato di agibilità
con esonero contributivo.
Se si tratta di formazione dilettantistica o amatoriale, questa
potrà dotarsi di Nulla Osta Ministeriale di agibilità
rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo (in Trentino è
possibile richiedere un'attestazione equivalente direttamente alla
Provincia Autonoma - Servizio Cultura).
Tale Nulla Osta non esonerava, in passato, dalla richiesta all'E.N.P.A.L.S.
del certificato di agibilità senza oneri contributivi, che
veniva rilasciato in via provvisoria o anche con validità
annuale, se l'organizzazione era affiliata ad un' associazione con
cui l'Ente avesse stipulato una opportuna convenzione.
Oggi, tuttavia, il possesso del certificato di agibilità
per l'esibizione delle formazioni dilettantistiche/amatoriali non
è richiesto e tali convenzioni sono decadute.
Gli obblighi contributivi
In ogni caso, sia che si tratti di lavoratore dello spettacolo,
sia che si tratti di formazione dilettantistica/amatoriale, quando
la prestazione artistica viene svolta a titolo gratuito (il compenso
dell'artista è pari a Zero) non c'è obbligo di contribuzione.
Il lucro, comunque, è sempre presunto in presenza di attività
commerciale, cioè quando il pubblico corrisponde un compenso
per i servizi resi, anche qualora lo spettacolo abbia natura secondaria/complementare
all'attività commerciale ed il prezzo pagato sia, di conseguenza,
solo indirettamente ad esso collegato.
Ad esempio, in caso di esibizione di piano bar, dove per le consumazioni
è previsto il pagamento di un corrispettivo, si presume che
l'esibizione sia effettuata a titolo oneroso e ricade sull'esecutore
l'onere di provare la sua qualità di dilettante e la gratuità
della sua prestazione.
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Apogeo S.c.a.r.l.
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